Riesame per l'accesso civico generalizzato
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 9, comma 7, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
L’istanza,debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
- tramite posta elettronica semplice a: segreteria@amesvenezia.it con l’indicazione nell’oggetto “Istanza di accesso civico semplice”;
- tramite posta elettronica certificata ames.pec@assofarm.postecert.itcon l’indicazione nell’oggetto “Istanza di accesso civico semplice”;
- via posta ordinaria all’indirizzo: A.M.E.S. S.p.A. Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia, all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- di persona all’Ufficio Protocollo sito in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 14.
Le istanze presentate per via telematica, ai sensi dell'art. 65 del CAD, sono valide se:
- sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- sono trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Data di creazione:
31/05/2024
Data di ultima modifica:
31/05/2024